Stand fieristici, la prestazione non rientra tra quelle relative a beni immobili
Per la Corte di Giustizia Ue, non basta che gli stand, usati per più fiere in Stati membri diversi, vadano installati su un bene immobile o al suo interno
Il servizio di allestimento, locazione, montaggio e smontaggio di stand fieristici o espositivi, effettuato per conto di committenti soggetti passivi espositori (B2B) che utilizzano gli stessi stand in diversi Paesi comunitari, può assumere, ai fini della territorialità, plurime configurazioni, alle quali corrispondono criteri diversi di localizzazione.
In particolare, lo stand può essere utilizzato per prestazioni pubblicitarie, come luogo di materiale esecuzione di una manifestazione fieristica o, ancora, come luogo per la locazione di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto. In ogni caso, è da escludere che la prestazione rientri fra quelle relative a beni immobili.
Queste le importanti indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE 27 ottobre 2011, causa C-530/09, sollevata da un giudice
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