Deducibile il rimborso delle sanzioni per errori del professionista
In capo al soggetto IRES percipiente, l’importo configura sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88 comma 3 lett. a) del TUIR
Quando non interviene l’assicurazione oppure in presenza di somme di modesto ammontare, il professionista può trovarsi a corrispondere al proprio cliente una somma a titolo di rimborso delle sanzioni pagate a causa di un errore dello stesso professionista.
Un primo profilo problematico attiene alla deducibilità delle predette somme, in quanto le sanzioni pecuniarie sono generalmente indeducibili e lo sono, a maggior ragione, quelle tributarie che, reagendo alla sottrazione del reddito e in generale alla violazione del debito tributario, costituiscono una vicenda giuridica “a valle” alla formazione del reddito medesimo (circ. Assonime 39/2000).
La questione deve essere valutata alla luce dei principi generali che presiedono alla determinazione
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