Costi professionali di risanamento, capitalizzazione improbabile
Difficile dimostrare la ragionevole correlazione con futuri benefici economici, seppur non impossibile
Il principio contabile nazionale OIC n. 6, approvato lo scorso 3 agosto, disciplina la gestione amministrativa delle operazioni di ridefinizione delle passività delle imprese, interessate da soluzioni conservative della crisi, come, ad esempio, il piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942), il concordato - anche preventivo (artt. 160 e ss. della L. fall.) - e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.) aventi natura dilatoria. L’applicabilità di tale standard è, pertanto, circoscritta alle sole società in continuità aziendale (art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c., e principio di revisione CNDCEC n. 570), e non già in fase di scioglimento; diversamente, nel caso di rimedi realizzativi, gli effetti contabili devono essere gestiti
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