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Domenica, 8 giugno 2025

CONTABILITÀ

Costi professionali di risanamento, capitalizzazione improbabile

Difficile dimostrare la ragionevole correlazione con futuri benefici economici, seppur non impossibile

/ Michele BANA

Mercoledì, 23 novembre 2011

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Il principio contabile nazionale OIC n. 6, approvato lo scorso 3 agosto, disciplina la gestione amministrativa delle operazioni di ridefinizione delle passività delle imprese, interessate da soluzioni conservative della crisi, come, ad esempio, il piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942), il concordato - anche preventivo (artt. 160 e ss. della L. fall.) - e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.) aventi natura dilatoria. L’applicabilità di tale standard è, pertanto, circoscritta alle sole società in continuità aziendale (art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c., e principio di revisione CNDCEC n. 570), e non già in fase di scioglimento; diversamente, nel caso di rimedi realizzativi, gli effetti contabili devono essere gestiti

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