Eccedenze di ROL 2010 utilizzabili nel consolidato 2011
La società che non le ha sfruttate per incapienza di interessi passivi altrui e ha determinato la propria posizione potrà metterle a disposizione del gruppo
Il comma 7 dell’art. 96 del TUIR stabilisce che, per le società che partecipano al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.
Le eccedenze possono essere trasferite al consolidato solo se e nella misura in cui si verifichi una corrispondenza tra le posizioni opposte, eccedenze di interessi passivi e eccedenze di ROL.
Ne deriva, pertanto, che le eccedenze di interessi passivi e di ROL che non siano state compensate in un esercizio, ...
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