Dichiarazione fraudolenta anche per i documenti «creati» dall’utilizzatore
L’orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato
Il delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 deve ritenersi configurabile nelle ipotesi di utilizzazione di fatture o altri documenti sia ideologicamente che materialmente falsi. Esso, in particolare, non presuppone che il documento utilizzato debba essere necessariamente emesso da terzi compiacenti, ben potendo essere creato “ex novo” dall’utilizzatore stesso, facendo apparire la provenienza da terzi.
A stabilirlo è la sentenza 16 maggio 2012 n. 18788 della Corte di Cassazione, rafforzando ulteriormente questo orientamento (limitandosi alle sole sentenze depositate a partire dall’inizio dell’anno, infatti, si vedano: Cass. 27 aprile 2012 n. 16011; Cass. 21 marzo 2012 n. 10987; Cass. 12 marzo 2012 n. 9405; Cass. 14 febbraio 2012 n. 5641; Cass.
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