ACCEDI
Martedì, 6 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

L’INPS paga il TFR anche con fallimento «anticipato» per insufficienza dell’attivo

Per la Cassazione, basta che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione nei confronti del datore insolvente

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 30 maggio 2012

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297/1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, qualora l’accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell’attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8529 depositata ieri, specificando che in tale ipotesi è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino altre circostanze che dimostrino l’esistenza di ulteriori beni aggredibili

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU