L’INPS paga il TFR anche con fallimento «anticipato» per insufficienza dell’attivo
Per la Cassazione, basta che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione nei confronti del datore insolvente
Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297/1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, qualora l’accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell’attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8529 depositata ieri, specificando che in tale ipotesi è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino altre circostanze che dimostrino l’esistenza di ulteriori beni aggredibili
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