Deducibili al 70% i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti
In tal caso, non si applica il tetto massimo al valore fiscalmente riconosciuto
L’art. 4 comma 72 lettera b) della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, modificando la lettera b-bis) dell’art. 164 del TUIR, riduce dal 90% al 70% la deducibilità dei costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Si ricorda che, in tal caso, non si applicano i limiti al costo fiscalmente riconosciuto per i veicoli aziendali in genere; nel caso, ad esempio, di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro, data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è quindi deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro. Con riferimento alla concessione in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, si osserva che secondo quanto affermato dalla C.M. n. 48/E/1998 (§ 2.1.2.1) ...
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