Esenzione IVA «a maglie larghe» sul trasporto internazionale a pagamento
Per la Corte Ue, l’esenzione dell’art. 15 della VI Direttiva vale anche per gli aeromobili usati da compagnie che praticano voli charter internazionali
La Corte di Giustizia, con sentenza 19 luglio, causa C-33/11, ha precisato che, in tema di esenzione IVA, la nozione di “trasporto internazionale a pagamento”, ai sensi dell’art. 15, punto 6 della Direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa include altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli.
Secondo i Giudici della Corte, inoltre, il citato art. 15 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista si applica anche alla cessione di un aeromobile a un operatore diverso da una “compagni[a] di navigazione aerea che [pratica] essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento” ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l’uso esclusivo
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