In arrivo il «falso in attestazioni e relazioni»
La nuova fattispecie, esaminata da una relazione della Suprema Corte, non appare sufficientemente determinata
Il nuovo reato di “falso in attestazioni e relazioni” desta perplessità nella parte in cui attribuisce rilevanza penale all’omissione di informazioni “rilevanti”; ciò sia per il riferimento del requisito alla sola condotta omissiva, sia per la genericità dello stesso.
Sono queste le principali indicazioni fornite dalla Relazione 13 luglio 2012 n. III/07/2012 della Corte di Cassazione, in materia di disposizioni penali del DL 83/2012.
L’art. 33 comma 1 lett. l) del DL 83/2012 ha inserito nell’ambito del RD 267/42 il nuovo art. 236-bis. Ai sensi di tale disposizione, il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67 terzo comma lett. d), 161 terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette ...
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