ACCEDI
Lunedì, 23 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

In arrivo il «falso in attestazioni e relazioni»

La nuova fattispecie, esaminata da una relazione della Suprema Corte, non appare sufficientemente determinata

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 31 luglio 2012

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il nuovo reato di “falso in attestazioni e relazioni” desta perplessità nella parte in cui attribuisce rilevanza penale all’omissione di informazioni “rilevanti”; ciò sia per il riferimento del requisito alla sola condotta omissiva, sia per la genericità dello stesso.
Sono queste le principali indicazioni fornite dalla Relazione 13 luglio 2012 n. III/07/2012 della Corte di Cassazione, in materia di disposizioni penali del DL 83/2012.

L’art. 33 comma 1 lett. l) del DL 83/2012 ha inserito nell’ambito del RD 267/42 il nuovo art. 236-bis. Ai sensi di tale disposizione, il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67 terzo comma lett. d), 161 terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU