Fornitore dell’esportatore con responsabilità «limitata»
Il fornitore dell’esportatore abituale non risponde del mancato pagamento dell’IVA se ha verificato la conformità della lettera d’intento
In base all’art. 2, comma 1, del DL n. 746/1983, “qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell’omesso pagamento dell’imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”. Dunque, se la dichiarazione è stata emessa in assenza dei presupposti, è l’esportatore abituale ad essere responsabile, in via esclusiva, per la mancata applicazione dell’IVA.
La norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 8, comma 3, della L. 213/2000 ha precisato che la responsabilità in esame non può essere attribuita allo spedizioniere doganale che si sia limitato a presentare la lettera d’intento sottoscritta dall’esportatore abituale.
Le citate previsioni sono state confermate ...
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