La scarsa liquidità finanziaria può inibire le sanzioni tributarie
Prima della riforma del 1997 era prevista l’esimente, ora si può, con cautela, fare riferimento alla forza maggiore
In tempi di crisi economica come questo, è quantomai opportuno interrogarsi sulla possibilità di sostenere la non applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie a causa del dissesto finanziario in cui si trova l’azienda, ovvero a causa del suo stato di anche solo temporanea illiquidità.
Prima della riforma apportata al sistema sanzionatorio dai decreti legislativi del 1997, l’art. 95, comma 7, del DPR 602/73 prevedeva, per lo specifico caso degli omessi versamenti di imposte iscritte a ruolo, tra l’altro ora non più sanzionabili, che “non si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica”.
Il DLgs. 472/97 non ha riproposto tale esimente, ma, nell’art.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41