Violazioni IVA non sanzionabili se «aggiustate» prima della liquidazione
Principio che pare confermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’aumento di aliquota al 21%
L’art. 6 del DLgs. 471/97 contempla che le sanzioni sull’errata/omessa/infedele fatturazione nonché registrazione delle operazioni vadano dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Ove dette violazioni, “a cascata”, si riflettano sulla dichiarazione annuale, la fattispecie integra anche la sanzione da infedele dichiarazione, e l’Ufficio, nel momento in cui forma l’atto di contestazione della sanzione o l’accertamento, deve tenere conto della continuazione determinando una sanzione unica.
È ovviamente fatta salva la possibilità di sanare la situazione mediante ravvedimento operoso, anche se in tal caso il contribuente non può beneficiare del più mite ...
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