Ravvedimento applicabile per l’indeducibilità dei costi da reato
La presentazione dell’integrativa, per correggere i costi indebitamente dedotti, può essere accompagnata da sanzioni ridotte
Con riferimento alla “nuova” disciplina dei costi da reato ex art. 8 del DL n. 16/2012, la circolare Agenzia delle Entrate 32/2012 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio derivante dall’indeducibilità e ai rimedi di cui il contribuente può avvalersi.
L’art. 8, comma 1, del DL n. 16/2012, sostituendo il comma 4-bis dell’art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che, nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1 del TUIR, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. L’indeducibilità è prevista
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