Il condomino deve comunicare le opere su parti di proprietà o a uso individuale
Per tali opere, che non devono recare danno alle parti comuni, la riforma in materia prevede l’obbligo di preventiva informativa all’amministratore
La legge di riforma del condominio è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c. La versione sinora in vigore di tale articolo, titolata in modo un po’ fuorviante “Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune”, stabilisce che “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Una volta che la riforma condominiale sarà entrata in vigore (sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla G.U.), il nuovo art. 1122 risulterà modificato nel titolo, più aderente all’effettivo contenuto (“Opere su parti di proprietà o uso individuale”), e anche in quest’ultimo.
La nuova versione dell’articolo, formata da due commi, dispone infatti che “Nell’unità ...
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