ACCEDI
Martedì, 6 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Il condomino deve comunicare le opere su parti di proprietà o a uso individuale

Per tali opere, che non devono recare danno alle parti comuni, la riforma in materia prevede l’obbligo di preventiva informativa all’amministratore

/ Stefano BARUZZI

Venerdì, 30 novembre 2012

x
STAMPA

download PDF download PDF

La legge di riforma del condominio è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c. La versione sinora in vigore di tale articolo, titolata in modo un po’ fuorviante “Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune”, stabilisce che “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Una volta che la riforma condominiale sarà entrata in vigore (sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla G.U.), il nuovo art. 1122 risulterà modificato nel titolo, più aderente all’effettivo contenuto (“Opere su parti di proprietà o uso individuale”), e anche in quest’ultimo.

La nuova versione dell’articolo, formata da due commi, dispone infatti che “Nell’unità ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU