Avviamento «distratto» solo con l’azienda
La bancarotta fraudolenta per distrazione dell’avviamento è configurabile solo se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l’azienda
Non è possibile configurare la bancarotta fraudolenta per distrazione dell’avviamento dell’azienda, relativa all’impresa successivamente fallita, se contestualmente non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda stessa o, quantomeno, quei fattori aziendali in grado di generare l’avviamento.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 gennaio 2013 n. 3817.
In ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42 in caso di contestazione della “distrazione” dell’avviamento commerciale di un’azienda, le indicazioni ad oggi fornite dai Giudici di Legittimità non sono uniformi. La risalente sentenza 24 maggio 1982 n. 8598 ha stabilito che l’avviamento, ...
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