Il contribuente non risponde del ritardo nella dichiarazione d’intento
Se l’incarico all’intermediario è stato conferito tempestivamente, questi è il responsabile per le sanzioni amministrative tributarie
L’art. 1 comma 1 lett. c) del DL 746/83 prevede che il cedente debba comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Qualora detta comunicazione sia stata omessa, presentata tardivamente, oppure inviata con dati incompleti o inesatti, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo.
Cosa succede se, però, il contribuente si avvale di un intermediario conferendo in tempo utile l’incarico e, nonostante ciò, la dichiarazione d’intento viene comunque trasmessa tardivamente?
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