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PROFESSIONI

Le dimissioni dei revisori non esimono dalla segnalazione di operazioni sospette

Contano le informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività e vanno considerati anche gli incarichi di «due diligence»

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 7 febbraio 2013

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Le società di revisione legale e i revisori legali devono procedere alla segnalazione di operazioni sospette (SOS) anche avendo riguardo alle informazioni acquisite nello svolgimento di incarichi di due diligence. Le dimissioni dall’incarico, inoltre, non esimono dall’invio della segnalazione.
A precisarlo è la delibera 30 gennaio 2013 n. 61, con la quale la Banca d’Italia, su proposta dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha approvato, in attuazione dell’art. 41 comma 2 lett. a) del DLgs. 231/2007, il provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione legale e per i revisori legali con incarichi sugli enti di interesse pubblico di cui all’art. 16 del DLgs. 39/2010

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