Nell’avviso di accertamento non solo la motivazione, ma anche le prove
Altrimenti, si violerebbe il diritto di difesa e di azione, oltre al venir meno del principio di imparzialità e buon andamento, sanciti dalla Costituzione
Una recente sentenza di merito fornisce un interessante spunto per riflettere sulla differenza tra motivazione e prova dell’avviso di accertamento.
In particolare, con la sentenza 4 marzo 2013 n. 59/3/13, la C.T. Prov. di Reggio Emilia (si veda “Per la rettifica di valore dell’immobile va allegato l’atto «confrontato»” del 18 marzo) affronta – e risolve molto condivisibilmente – una questione ricorrente: quali siano gli oneri incombenti sull’Agenzia che intenda rettificare il valore di un immobile ai fini dell’imposte d’atto (registro, ecc.), basandosi sul confronto con il valore di immobili similari.
La decisione è molto importante non solo per l’imposta di registro, ma anche perché afferma un principio fondamentale applicabile in via generale ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41