È infedele e non omessa la mancata dichiarazione di alcuni finanziamenti
Pertanto, il termine di decadenza per la notifica degli atti è triennale e non quinquennale
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20/2013, si è occupata del problema relativo al recupero a tassazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti in ipotesi di contratti stipulati all’estero.
Nell’intervento sono stati affrontati anche alcuni temi sull’accertamento di detta imposta. In particolare, è stato chiarito che:
- se il contribuente omette la relativa dichiarazione, o la presenta tardivamente, si applica la sanzione dell’art. 69 del TUR, quindi la pena dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
- invece, se la dichiarazione è presentata in maniera infedele, la sanzione è quella dell’art. 72 del TUR, che va dal 200% al 400% dell’imposta dovuta.
Per il caso dei contratti stipulati all’estero, occorre quindi delineare, con precisione, ...
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