Comunicazioni per la cessazione anticipata del revisore con dubbi
La determina ministeriale non risulta coerente con il DM n. 261/2012
In un precedente intervento (si veda “Solo tramite PEC le comunicazioni per la cessazione anticipata dei revisori” del 4 maggio 2013), si è dato conto della determina del Ragioniere Generale dello Stato che ha definito, in applicazione dell’art. 10 comma 4 del DM n. 261/2012, le modalità per effettuare le comunicazioni che competono alla società sottoposta a revisione legale e al relativo revisore (o società di revisione) in caso di revoca dell’incarico di revisione, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto.
In particolare, il provvedimento, che si riferisce alle sole società diverse dagli enti di interesse pubblico, ha stabilito che le comunicazioni in esame sono effettuate con modalità esclusivamente telematiche, mediante PEC, all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, ...
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