Possibile la devoluzione del patrimonio ONLUS anche a ente pubblico
La Suprema Corte afferma che, anche se non destinato ad un’altra ONLUS, è sufficiente un vincolo di destinazione specifico nella clausola statutaria
La cancellazione di una ONLUS dall’anagrafe delle ONLUS non può essere disposta dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente sulla base del fatto che la stessa sia partecipata da enti pubblici; inoltre, non viola l’art. 10, comma 1, lett. f), del DLgs. 460/97 la previsione statutaria con cui la ONLUS stabilisce la devoluzione del patrimonio sociale ad un soggetto diverso da un’altra ONLUS, ove lo stesso sia investito di finalità pubblica e sia previsto un vincolo di destinazione specifica.
Questi i principi di diritto sanciti dalla Cassazione, nella sentenza n. 11148 depositata ieri, con riferimento ad un provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una fondazione ONLUS partecipata da enti ...
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