La reversibilità della donazione paga imposta fissa
Al verificarsi della morte del donatario, che risolve la donazione, l’imposta sulle donazioni è dovuta in misura fissa
La condizione di reversibilità apposta alla donazione consente, nel caso di premorienza del donatario, di far tornare i beni al donante liberi da ogni peso o ipoteca, salvi taluni limiti posti dal codice civile (art. 792 c.c.).
L’art. 791 c.c., infatti, dispone che “il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti”. La norma, inoltre, precisa che nel caso in cui la donazione sia fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. La reversibilità può andare a beneficio del solo donante, sicché “il patto a favore di altri si considera non apposto”.
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