Anche i pacchetti B2B tedeschi sono prestazioni «speciali» IVA
Dall’asimmetrica disciplina tributaria dei singoli Stati UE rischio di equivoci operativi
Il regime speciale IVA (ex art. 74-ter del DPR 633/72) potrà continuare ad esser applicato per tutte le transazioni B2B (c.d. al “netto”) e anche quando un tour operator vende pacchetti e servizi turistici ad un’agenzia di viaggi dettagliante che, in nome proprio, li rivende successivamente al consumatore finale.
È questa la conseguenza operativa più immediata del pronunciamento della Corte di Giustizia europea che ha interpretato il concetto di “viaggiatore” non limitandolo al consumatore finale, ma definendolo nel senso più ampio di “cliente” (causa C-236/11, si veda “Risolto il nodo del regime IVA speciale per i pacchetti turistici” del 27 settembre 2013). Infatti, è ormai definitivamente chiarito, con decisione dirimente anche per eventuali ...
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