Nell’omessa dichiarazione non contano le addizionali comunali e regionali
Ma negli accertamenti la sanzione per dichiarazione omessa viene contestata anche per tali imposte
L’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione specifica per l’omessa dichiarazione, che va dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
Analoghe disposizioni sono previste in tema di IVA (art. 5 del DLgs. 471/97) e di IRAP (art. 32 del DLgs. 446/97).
Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione omessa” del 4 novembre 2013), entro il prossimo 30 dicembre deve essere ravveduta l’omessa dichiarazione IRPEF/IRES, IVA e IRAP per l’anno 2012, che avrebbe dovuto essere presentata entro lo scorso 30 settembre, in quanto l’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso solo se posto in essere entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione.
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