Il modello 231 deve essere calato nella specifica realtà aziendale
Dalla Cassazione, nuove indicazioni sulla corretta valutazione d’idoneità dei modelli organizzativi
Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio, la Suprema Corte alimenta nuovamente il dibattito in merito al vaglio giudiziale di idoneità dei modelli organizzativi previsti dal DLgs. 231/2001 e alle corrette modalità di svolgimento dello stesso.
Varrà ricordare che, nel caso di specie, relativo a Impregilo spa, la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009, confermata dalla Corte di Appello nel 2012, aveva assolto società dagli illeciti contemplati dall’art. 25-ter (reati societari), lett. a) (false comunicazioni sociali) e r) (aggiotaggio) del DLgs. 231/2001, commessi dal Presidente del CdA e dall’amministratore delegato, ritenendo che la società avesse predisposto e adottato un modello organizzativo reputato idoneo alla prevenzione dei suddetti reati.
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