«Overcommission» fuori campo IVA
Deve però emergere dagli accordi contrattuali che i diritti di negoziazione siano «cessioni di denaro», a cui non si applica il tributo
I diritti di negoziazione, anche detti overcommission, riconosciuti sulla base di prassi commerciali nel settore dell’advertising e del marketing, dalla “casa madre” ai centri media “satellite” che raccolgono le iniziative pubblicitarie dei clienti, quando sono erogati, sotto forma di denaro, in assenza di una specifica clausola contrattuale che obbliga il centro media a determinate prestazioni qualitative o quantitative, costituiscono operazioni fuori campo IVA e, pertanto, la “casa madre” non può detrarre l’imposta su tali erogazioni di denaro. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma, con la sentenza del 30 dicembre 2013, numero 210.
In linea generale, l’erogazione di somme di denaro da parte di un fornitore ad una società/ditta cliente ...
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