Niente agevolazione prima casa per A1, A8 e A9 in successione
La circ. 2/2014 dell’Agenzia precisa che a tali fini non ha più rilievo la definizione dell’immobile «non di lusso», che resta rilevante solo per l’IVA
Dal 1° gennaio 2014, l’agevolazione prima casa si applica solo agli immobili classificati in determinate categorie catastali (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11), sia per quanto concerne l’imposta di registro (dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso), sia per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale (dovute per i trasferimenti per successione o donazione), mentre rimane ancorata alla definizione dell’immobile “non di lusso” di cui al DM 2 agosto 69, per quanto riguarda i trasferimenti (a titolo oneroso) soggetti ad IVA.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella corposa circ. 21 febbraio 2014 n. 2, nella quale vengono esaminate le novità normative, entrate in vigore il 1° gennaio, in materia di imposta di registro ed imposte
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