Nella rivalutazione dei beni, obbligo di controllo puntuale per i sindaci
I sindaci devono anche attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore consentito
La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi da 140 a 146, ha reintrodotto la possibilità per le imprese di rivalutare le immobilizzazioni materiali, immateriali (ad eccezione delle spese pluriennali) e le partecipazioni di controllo e collegamento.
Per effetto dell’espresso richiamo fatto all’art. 11 della L. 342/2000, gli amministratori e i sindaci devono indicare e motivare nelle loro relazioni al bilancio i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore consentito dalla legge di rivalutazione di riferimento.
Tale circostanza impone molta attenzione ai sindaci, in quanto la disposizione sopra richiamata impone loro un obbligo di controllo puntuale e una specifica attestazione ...
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