ACCEDI
Sabato, 28 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Alcune agevolazioni dell’imposta di registro «si salvano» nel 2014

L’Agenzia, nella circ. 2/2014, ha tolto i dubbi sulla permanenza di alcune agevolazioni, come quella per i trasferimenti in sede di separazione

/ Anita MAURO

Martedì, 25 febbraio 2014

x
STAMPA

download PDF download PDF

Tra i numerosi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 21 febbraio 2014 n. 2, vi è anche l’elencazione delle agevolazioni ed esenzioni che “resistono” alla norma abrogativa recata dall’art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011.

Si ricorda, infatti, che la riformulazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che, ora, prevede, per i trasferimenti immobiliari, le sole aliquote dell’imposta di registro del 12%, 9% e 2%), è stata affiancata da una norma di portata abrogativa (recata dal comma 4 dell’art. 10 del DLgs. 23/2011).
Tale norma dispone che, in relazione agli atti di cui al nuovo art. 1 della Tariffa, “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali”, ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU