Il fabbricato da demolire non è riqualificabile come area edificabile
La Cassazione ha bocciato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui, per i redditi diversi, nella cessione è da considerarsi la potenzialità edificatoria
Con la sentenza n. 4150 del 21 febbraio 2014, la Cassazione si è finalmente pronunciata su uno dei temi più controversi e forieri di contenzioso degli ultimi anni. La tesi dell’Agenzia delle Entrate (ris. 395/2008), ma – evidentemente – praticata già tempo addietro (il caso ora deciso risale al 2000), è che ai fini dei redditi diversi la cessione di un fabbricato deve essere riqualificata come cessione di area edificabile se dall’atto o da altri eventi, anche successivi, risulta che esso è destinato o suscettibile di demolizione. In tal caso, in una ricostruzione astratta dell’intendimento delle parti, l’oggetto della cessione non sarebbe più il fabbricato, ma la sua potenzialità edificatoria. Dal che le Entrate reputano legittimo operare la riqualificazione del bene
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