Responsabilità limitata per l’erede-socio accomandante
Con l’accettazione con beneficio d’inventario, l’erede risponde nei limiti del valore dei beni pervenuti
In un precedente intervento su Eutekne.info (si veda “L’erede diventato socio di snc risponde per tutte le obbligazioni sociali” del 15 aprile 2014) si è analizzata la responsabilità patrimoniale dell’erede il quale, in seguito alla morte del socio di una snc – e quindi allo scioglimento del rapporto sociale relativamente a quest’ultimo ex art. 2284 c.c. – si trovi di fronte alla scelta di vedersi liquidata la quota del socio defunto oppure, su specifica richiesta dei soci superstiti, di entrare in società.
Si precisa preliminarmente che l’art. 2284 c.c., così come gli artt. 2269 e 2290 c.c. di seguito richiamati, pur essendo previsti nell’ambito della disciplina della società semplice, risultano applicabili a tutte le società di persone per i rinvii
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