Immobili riclassificati tra le rimanenze senza ricavi minimi
I coefficienti previsti dalla normativa sulle società di comodo si applicano sui soli immobili iscritti tra le immobilizzazioni
Nel bilancio 2013 delle società immobiliari che risultano di comodo una problematica che può assumere profili più delicati rispetto al passato è rappresentata dalla corretta classificazione dei beni destinati alla vendita.
Secondo l’art. 30 comma 1 della L. 724/94, infatti, gli immobili generano ricavi presunti solo ed esclusivamente se hanno natura di immobilizzazioni materiali; il motivo di tale limitazione è intuitivo, in quanto gli immobili destinati alla vendita, iscritti tra le rimanenze, non possono per definizione rappresentare beni destinati al godimento dei soci o dei loro familiari. L’irrilevanza, ai fini della disciplina delle società di comodo, degli immobili destinati alla vendita è naturalmente condizionata al fatto che l’iscrizione tra il circolante non “mascheri” ...
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