Punibilità solo per l’autoriciclaggio
La bozza di Ddl. esclude la sanzione per autoreimpiego e condotte di mero godimento, creando problemi di coordinamento
Le fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, contenute nella bozza di Ddl. all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri, ripercorrono la seconda proposta elaborata dalla Commissione Greco, lasciando però sopravvivere il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nel cui contesto non è punibile l’autoreimpiego, così generando problemi di coordinamento di non poco rilievo.
Stando alla bozza, ai sensi del nuovo art. 648-bis comma 1 c.p. – rubricato “riciclaggio ed auto-riciclaggio” – fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione ...
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