Ricalcolo degli acconti «rompicapo» per il fotovoltaico agricolo
Le modifiche in materia costringono a rifare i calcoli a termini già scaduti
L’art. 22 comma 1 del DL 66/2014 (convertito nella L. 89/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 di ieri) modifica il regime agevolato di determinazione del reddito imponibile per le attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale svolte da imprese agricole, anche costituite in forma di società commerciale. In particolare, è stato previsto che tali attività generano un reddito imponibile determinato forfetariamente in misura pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’IVA (si veda “Fotovoltaico agricolo a convenienza ridotta” del 30 aprile 2014).
Nell’iter di conversione del DL 66/2014 nella L. 89/2014, tale disposizione è stata oggetto di un duplice ordine ...
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