Collegio sindacale obbligatorio in tutte le società con limiti alla responsabilità
Gentile Redazione,
scrivo per portare la mia esperienza nell’ambito del vivace ed interessante dibattito che sta prendendo piede sul vostro giornale negli ultimi giorni in merito alla recente modifica legislativa in tema di controlli nelle srl.
Bene, da un paio d’anni, ho il piacere di collaborare con il Tribunale di Milano svolgendo l’incarico di curatore fallimentare. Nelle procedure che, fino ad oggi, ho avuto il piacere di seguire ho potuto notare come esistano dei tratti salienti che tendono a ripetersi e ad accomunarle: il più ricorrente in assoluto è quello che porta società di rilevanti dimensioni, negli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, a procedere con la trasformazione da spa in srl e, se necessario, ad abbattere (cosa ora superflua) il capitale sociale al di sotto della fatidica cifra di 120.000 euro.
Il tutto principalmente per raggiungere un unico scopo: liberarsi del collegio sindacale. Questo perché, molto spesso, negli anni antecedenti il fallimento vengono poste in essere delle operazioni quantomeno spericolate, con il malcelato intento di sottrarre attivo alla società in crisi per destinarlo verso altri lidi.
Tali operazioni sono talmente smaccate ed evidenti che, in presenza di un collegio sindacale che esercitasse anche solo un minimo di controllo di legalità sugli atti degli amministratori verrebbero, senza alcun dubbio, intercettate dai sindaci e la prova provata di quanto scrivo sta nel fatto che, come sopra esposto, uno dei primi atti di un’azienda in crisi irreversibile è quello di fare in modo di liberarsi della vigilanza del collegio sindacale.
Pertanto, la mia proposta è quella di batterci come categoria per l’introduzione obbligatoria del controllo di legalità per qualunque società che preveda una responsabilità limitata dei propri soci indipendentemente da qualsivoglia parametro dimensionale, lasciando invece tali limiti per l’obbligo di revisione legale dei conti che, in effetti, risulta spesso inutile per aziende di ridotte dimensioni e, stante la sua natura di controllo ex post e non ex ante, non ha la possibilità di reagire efficacemente alle condotte che descrivo sopra.
Il piccolo aggravio in termini di costi per le aziende sarebbe senza alcun dubbio, a mio modesto parere, più che controbilanciato dalla conseguente riduzione dei passivi fallimentari, a tutto vantaggio del sistema economico nazionale.
Alfonso Mariella
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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