Il metodo patrimoniale «semplice» fissa il valore delle azioni per il recesso
Nelle immobiliari di gestione, valutazioni legate ai flussi reddituali non possono comunque portare la stima sotto il valore di mercato degli immobili
Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, in funzione dell’esercizio del diritto di recesso, il criterio patrimoniale semplice non si pone in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 2437-ter comma 2 c.c., che esige di tenere conto “della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali”. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza 27 giugno 2014 n. 8639.
Due soci di una spa dedita alla gestione di immobili esercitavano il diritto di recesso e, contestualmente, ex art. 2437-ter comma 6 c.c., contestavano il valore di liquidazione proposto dalla società. Veniva, quindi, nominato dal Tribunale un esperto ex art. 2437-ter comma 6 c.c. Ai sensi di tale disposizione, infatti, in caso di contestazione ...
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