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LETTERE

Sui termini relativi ai controlli fiscali, due pesi e due misure

Mercoledì, 27 agosto 2014

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Gentile Redazione,
il desiderio di comunicazione, a volte eccessivo, di Matteo Renzi ha contagiato anche l’Agenzia delle Entrate che a metà di agosto ha pensato bene di diffondere cinque nuovi “opuscoli” (si veda “«Avvisi bonari» non impugnabili” del 21 agosto) su materie certamente importanti sia di riscossione che di determinazione dell’imponibile.

Forse il periodo feriale consentirà di acquisirne con migliore profondità tutti i contenuti; per ora mi sono soffermato su quello sui controlli, notando ancora una volta come sia evidente lo squilibrio nella considerazione dei presupposti e delle dinamiche nel rapporto tributario: l’Agenzia è nel giusto, salvo prova contraria, mentre il contribuente deve provare di avere ragione!

Intanto si nota come a pagina 2, su fondo rosso che risalta, viene riportato un avviso intimidatorio, riguardante la possibilità dell’Agenzia, in caso di pericolo per la riscossione, di mettere a ruolo le imposte dovute e non versate “prima della presentazione della dichiarazione annuale” attività di riscossione per effettuare la quale si deve essere in possesso di facoltà divinatorie! È ben vero che tale facoltà è prevista dal comma 2-bis dell’art. 36-bis del DPR 600/73, ma il suo richiamo quale presupposto di un rapporto che vuole essere equilibrato appare eccessivo. Sembra solo una affermazione di peso specifico delle rispettive posizioni: l’Agenzia può fare, e tu contribuente stai attento!

Inoltre abbiamo nel testo della guida una continua sottolineatura del termine di trenta giorni concesso al contribuente per la produzione di osservazioni e documenti, termine che viene considerato perentorio pur non affermandolo alcuna legge, dato che la produzione tardiva non consente alcuna riduzione di sanzioni; addirittura si segnala come il termine di trenta giorni non sia interrotto dalla produzione di documenti che diano ragione alla parte privata, ma la riduzione compete solo se il versamento di quanto dovuto avviene rispettando la data di consegna della comunicazione originaria (pag. 6, punto 2 della guida).

Sembra dimenticare però l’Agenzia che il più volte citato art. 36-bis del DPR 600/73 stabilisce anch’esso un termine per l’effettuazione dei controlli, “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo”, ma tale termine viene sistematicamente disatteso con buona pace della pariteticità delle posizioni di contribuente e fisco con la giustificazione che è un termine ordinatorio!
Due pesi e due misure.


Alberto Arrigoni
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano


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