Con la registrazione tardiva contratto di locazione non sempre nullo
Alcuni Tribunali hanno però «censurato» la registrazione avvenuta nelle more del procedimento di sfratto
L’art. 1 comma 346 della L. 311/2004 recita testualmente: “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
In un recente articolo (vedasi “Il ravvedimento operoso «travolge» la nullità del contratto non registrato” del 19 maggio 2014) avevamo evidenziato come tale norma non potesse applicarsi se, anche dopo la scadenza, il contratto risultasse poi registrato, a prescindere dal fatto che il contribuente si fosse avvalso del ravvedimento operoso.
È interessante appurare quali sono le prese di posizione della giurisprudenza civile, visti gli effetti della nullità del contratto di locazione non registrato ...
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