Revoca dell’amministratore di srl strumentale all’azione di responsabilità
Il Tribunale di Roma sottolinea anche la necessità di specificazione per l’esercizio del diritto di consultare, in via cautelare, libri e documenti sociali
La richiesta di consultare, in via d’urgenza, i libri sociali e la documentazione relativa all’amministrazione, ex art. 2476 comma 2 c.c., non può essere proposta genericamente, altrimenti rischiandosi la mancanza del “fumus” del diritto ad ottenere il provvedimento. La domanda cautelare di revoca dell’amministratore, ex art. 2476 comma 3 c.c., è strumentale all’esercizio dell’azione di responsabilità, avendo la funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende chiedere il risarcimento nel giudizio di merito, mentre non è ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto ad un’azione di merito volta proprio alla revoca dell’amministratore. A precisarlo è il Tribunale di Roma nel provvedimento del 3 luglio 2014.
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