Fallimento «per operazioni dolose» a maglie larghe
La Cassazione si sofferma sulle principali caratteristiche di questa fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria
Due recenti sentenze della Suprema Corte, la n. 38587 e la n. 38728, si soffermano sulla problematica fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42. Ai sensi di tale disposizione, agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se hanno cagionato il fallimento della società “per effetto di operazioni dolose”.
L’estrema sinteticità del dato normativo, in uno con il moltiplicarsi delle contestazioni, confermano il rischio, prospettato dalla migliore dottrina, di trovarsi al cospetto di una fattispecie che – seppure di estremo rigore (nonostante la collocazione nell’area della preterintenzione) ...
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