Finanziamento dopo l’acquisto: imposta sostitutiva allo 0,25%
Se l’acquisto aveva usufruito delle agevolazioni prima casa, l’aliquota resta agevolata nonostante la novella abbia modificato le condizioni agevolative
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine configura, dal 23 dicembre 2013, una libera scelta del contribuente. Infatti, come più volte ricordato su Eutekne.info (si vedano “Per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti ci vuole l’opzione” dell’8 marzo e “L’imposta sostitutiva sui finanziamenti conviene per la «tassa di titolo»” del 1° aprile 2014) in assenza di espressa opzione, al contratto di finanziamento si applica la disciplina ordinaria delle imposte d’atto, ovvero l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di bollo.
L’ambito oggettivo dell’imposta sostitutiva è definito dall’art. 15 del DPR 601/73, che ne riserva l’applicazione ai “finanziamenti ...
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