Nel risanamento d’impresa controlli preventivi e consuntivi dei sindaci
L’organo di vigilanza deve verificare i requisiti dell’attestatore e l’esecuzione del piano
Gli amministratori di una società in crisi possono decidere, nel tentativo di superare la stessa, di optare per l’adozione del piano attestato di risanamento, previsto – ai fini dell’esonero dell’azione revocatoria fallimentare – dall’art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/1942: si tratta di un documento idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria, e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui veridicità dei dati aziendali sottostanti e fattibilità è asseverata da un professionista indipendente, nominato dal debitore.
La corretta osservanza di tale dettato normativo impone, pertanto, ai sindaci – coerentemente con quanto previsto dalla norma di comportamento CNDCEC 11.3 – di accertare, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti ...
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