A rischio «postergazione» tutti i finanziamenti infragruppo
La norma che estende ai finanziamenti infragruppo l’art. 2467 c.c. lascia fuori alcune ipotesi alle quali appare comunque applicabile la disciplina
Ai sensi dell’art. 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi eserciti attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica la disciplina della postergazione (o del rimborso) della restituzione di cui all’art. 2467 c.c. La norma, che intende ampliare l’ambito di applicabilità dell’art. 2467 c.c., ha dato luogo a differenti interpretazioni.
Secondo la prevalente ricostruzione, la disposizione citata intenderebbe applicare l’art. 2467 c.c. non soltanto all’ipotesi di finanziamento eseguito dalla controllante “diretta” alla controllata – basterebbe, infatti, l’art. 2467 c.c. – ma anche alle ipotesi di finanziamento poste in essere a prescindere dalla ...
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