Valido il secondo licenziamento per malattia, se il primo è nullo
Dalla nullità del primo licenziamento discende la continuità del rapporto di lavoro e la possibilità per il datore di rinnovare il proprio atto di recesso
È legittimo il licenziamento intimato al dipendente a fronte del definitivo superamento del periodo di comporto, a nulla rilevando l’adozione, nei confronti del medesimo, di un precedente provvedimento espulsivo, risultato nullo perché intervenuto prima della scadenza del suddetto periodo, in violazione dell’art. 2110 c.c.
Dalla nullità del primo licenziamento discende, infatti, la continuità del rapporto di lavoro e la possibilità, per il datore di lavoro, di rinnovare il proprio atto di recesso, una volta che se ne siano realizzate le condizioni legittimanti.
Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 24525 di ieri, 18 novembre 2014.
Come è noto, la malattia rende giustificata l’assenza del lavoratore e fa sorgere, in capo al datore di lavoro, il ...
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