Fabbricato da demolire riqualificato in terreno edificabile per il Registro
Secondo la Cassazione, la richiesta di concessione edilizia induce a valutare i «reali» effetti dell’atto
La vendita di un fabbricato obsolescente, poi demolito, può essere riqualificata dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imposta di registro, in vendita di terreno edificabile. Seppur stupefacente, questo è il principio che si può desumere dalla lettura della sentenza n. 24799 della Corte di Cassazione, depositata ieri, 21 novembre 2014.
Il caso di specie concerne la vendita di un fabbricato da demolire per il quale, subito dopo l’atto di acquisto (e prima della demolizione) veniva già richiesta dall’acquirente la concessione edilizia ad edificare.
Secondo l’Agenzia, l’atto sarebbe da riqualificare in cessione di terreno edificabile, applicando l’art. 20 del DPR 131/86, che consente di valutare i reali “effetti giuridici” degli atti portati
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