Nuove dichiarazioni d’intento con favor rei «in salita»
L’art. 3 del DLgs. 472/97 fa salva la diversa indicazione di legge, che pare presente nel decreto semplificazioni fiscali
In base all’art. 20 del decreto semplificazioni fiscali (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che ha modificato gli artt. 1 del DL 746/83 e 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, è stato “spostato” dal cedente al cessionario l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Nel sistema pregresso, ai sensi degli artt. 1 comma 1 lett. c) del DL 746/83 e 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, se il cedente non trasmetteva le dichiarazioni d’intento ricevute dal cessionario all’Agenzia delle Entrate o le inviava con dati errati, era prevista una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (in virtù di un espresso rinvio al comma 3, concernente le operazioni in regime di non imponibilità in assenza della dichiarazione
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