Illegittimo l’accertamento sintetico «a sorpresa» e senza PVC
Il diritto al contraddittorio va garantito con un verbale di fine controllo
È nullo un avviso di accertamento, emesso dopo un controllo esclusivamente effettuato presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria (c.d. “a tavolino”), se l’Agenzia delle Entrate non provvede ad una preventiva formazione e consegna al contribuente di un processo verbale utile a “rendere noti in modo formale al contribuente gli esiti del contraddittorio, in modo da consentirgli di presentare, nei sessanta giorni successivi, le osservazioni e le richieste previste dalla norma succitata”. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Vicenza, con la sentenza n. 849/03/14, la quale valorizza un recente importante pronunciamento della Suprema Corte (SS.UU. 18 settembre 2014 n. 19667, che ha elevato l’importanza del contraddittorio endoprocedimentale preventivo ...
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