Senza organizzazione, l’amministratore di diritto rischia la bancarotta
Per la Cassazione, il non avere adottato un’organizzazione idonea vale a imputare la fattispecie anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo
Risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 223 e 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42, l’amministratore che, seppure entrato in carica pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, non si sia dotato di un’organizzazione idonea a garantire gli interessi che ha l’obbligo di tutelare, consentendo in tal modo ad altri la lesione dei medesimi attraverso condotte distrattive (per il tramite, nella specie, di vendite simulate).
Sono queste le rigorose conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12184 depositata ieri. Decisione che non appare condivisibile nei passaggi dedicati al profilo psicologico della fattispecie.
Da un punto di vista generale, l’amministratore di una società è titolare della c.d. posizione di garanzia, nel senso ...
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