IMU e TASI sugli impianti sciistici di risalita
Fa discutere la prima sentenza della Cassazione in materia, per la quale gli impianti vanno classificati nella categoria D/8
Gli impianti di risalita svolgono un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste sciistiche e come tali non possono essere classificati nella categoria catastale E/1 (“stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei”). Lo ha stabilito per la prima volta la Cassazione, con la sentenza n. 4541/2015. Dopo diverse decisioni delle Commissioni tributarie, in senso sia favorevole che sfavorevole ai contribuenti, alcune delle quali segnalate su Eutekne.info, è arrivata dunque la prima “parola” della Suprema Corte, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Territorio.
Di conseguenza gli impianti di risalita, vale a dire le funivie, le sciovie, le seggiovie e simili, vanno assoggettati all’ICI ...
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