Nella vendita coattiva diritto di rivalsa per l’IVA omessa
Il debitore esecutato può agire nei confronti dell’aggiudicatario, senza dover provare il pagamento del tributo
L’IVA fa parte delle spese che, a norma dell’art. 580 c.p.c., chi intende partecipare all’incanto, compreso il creditore ipotecario, è tenuto a depositare in cancelleria: l’omesso versamento di tale imposta non è idoneo a pregiudicare l’efficacia dell’emissione del decreto di trasferimento, ma comporta il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario da parte del debitore esecutato (previa emissione di fattura), il quale non è tenuto a dimostrare di aver provveduto al relativo pagamento. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7361 depositata ieri, ribadendo, peraltro, il proprio orientamento ormai consolidato: in primo luogo, è stato osservato che la circostanza che un decreto di trasferimento sia stato emesso senza
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41