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FISCO

Nella vendita coattiva diritto di rivalsa per l’IVA omessa

Il debitore esecutato può agire nei confronti dell’aggiudicatario, senza dover provare il pagamento del tributo

/ Michele BANA

Martedì, 14 aprile 2015

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L’IVA fa parte delle spese che, a norma dell’art. 580 c.p.c., chi intende partecipare all’incanto, compreso il creditore ipotecario, è tenuto a depositare in cancelleria: l’omesso versamento di tale imposta non è idoneo a pregiudicare l’efficacia dell’emissione del decreto di trasferimento, ma comporta il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario da parte del debitore esecutato (previa emissione di fattura), il quale non è tenuto a dimostrare di aver provveduto al relativo pagamento. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7361 depositata ieri, ribadendo, peraltro, il proprio orientamento ormai consolidato: in primo luogo, è stato osservato che la circostanza che un decreto di trasferimento sia stato emesso senza

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